Art. 11.
(Copertura finanziaria).

      1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni della presente legge, pari a 80.000.000 di euro per l'anno 2008, a 170.000.000 di euro per l'anno 2009 e a 250.000.000 di euro per l'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. A decorrere dall'anno 2011, si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.